Il Consiglio di Stato, Sez IV con la sentenza n. 282 del 9 gennaio 2023 si è pronunciato affermando il divieto di frazionamento degli impianti eolici e la necessità di sottoporre a V.I.A. ed A.U. il progetto unitariamente considerato. In premessa viene richiamato l’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ai sensi del quale, si legge, costituiscono oggetto di autorizzazione unica non solo la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ma anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, senza le quali questi ultimi difetterebbero delle coordinate essenziali di praticabilità.
In proposito, argomentando in merito all’unitarietà del progetto, i giudici ritengono che questa si ravvisa ogniqualvolta sussistono i seguenti indici sintomatici: 1) gli impianti sono localizzati in aree vicine; 2) essi sono riconducibili al medesimo centro di interessi, con la conseguenziale necessità di assoggettare il progetto a verifica di compatibilità ambientale, in caso di superamento delle soglie di potenza normativamente contemplate.
Pertanto, si legge ancora nelle massime a corredo della pronuncia, la definizione del punto di connessione e della soluzione di allaccio alla rete elettrica non rappresentano un elemento estrinseco al progetto, ma una componente sostanziale della soluzione progettuale dell’impianto per cui l’autorizzazione viene richiesta.