Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31137 del 5 dicembre 2024 – pronunciandosi su questione rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 1321 del 2024, sia in ragione della successione di interventi normativi da interpretare e coordinare fra loro, sia sulla base della presenza di un contrasto giurisprudenziale – hanno affermato il seguente principio:
in relazione alla domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, la regolamentazione delle spese processuali, da porre a carico dell’amministrazione di appartenenza, spetta al giudice contabile, ma la parte ha diritto all’intero esborso sostenuto e la relativa statuizione – attinente al rapporto sostanziale fra amministrazione e dipendente – esula dalla giurisdizione contabile e appartiene a quella del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, di regola, al giudice ordinario.
Fonte: Corte di Cassazione