La Corte di Cassazione sez. 3 Civile, con la sentenza n. 11661/2024 afferma che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 15900 del 2017 Rv. 644728-01
Massime precedenti Vedi: N. 3870 del 2024 Rv. 670113-01, N. 30777 del 2023 Rv. 669451-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione