Si segnala la sentenza del Tar Napoli, sez. VIII, 13 gennaio 2022, n. 248 relativamente al potere dell’Amministrazione di vigilanza rivolto alla verifica del mantenimento dei requisiti per l’esercizio di una attività autorizzata.
Il Tar, richiamando, tra gli altri, Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2018, n. 4756; id., e l’Ad. Plen., n. 18 del 2020, ha ribadito l’orientamento secondo cui, nel caso in cui sia autorizzata un’attività che dura nel tempo, l’Amministrazione conserva un potere di vigilanza rivolto anche alla verifica del mantenimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività medesima, potendo dichiarare la decadenza o, comunque, revocare l’atto ampliativo nel caso di perdita dei requisiti medesimi.
In punto di diritto, giova rammentare che l’istituto della decadenza dal provvedimento ampliativo – che legittimi l’esercizio di una determinata attività – opera qualora siano violate “prescrizioni amministrative essenziali per il mantenimento dei benefici” (v. Ad. Plen. n. 18/2020). Una simile conclusione è del tutto in linea con la tradizionale ricostruzione del rapporto che si instaura a seguito del rilascio di un’autorizzazione all’esercizio di un’attività che dura nel tempo. La P.A. conserva, infatti, un potere di vigilanza rivolto anche alla verifica del mantenimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività medesima (v. Consiglio di Stato sez. III, 01/08/2018, n.4756), potendo dichiarare la decadenza o, comunque, revocare l’atto ampliativo nel caso di perdita dei requisiti medesimi. Coerentemente con quanto si è appena affermato, la giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente che la perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi per l’esercizio di una determinata attività o per il godimento di un determinato beneficio, comporti la revoca – ascrivibili alla cd. revoca sanzionatoria o revoca-decadenza – del pregresso atto ampliativo. Alla luce delle considerazioni che precedono, nessuna violazione di legge e nessun profilo di eccesso di potere sono ascrivibili al provvedimento in esame nella misura in cui determina la revoca di un titolo autorizzatorio in mancanza dei requisiti (i.e.: il possesso della sede legale o della principale organizzazione aziendale) che devono persistere al fine di esercitare l’attività autorizzata.