La Corte di Cassazione Sez. U Civili con la sentenza n. 18623/2024 si è pronunciata in materia specificando che il requisito del cd. “controllo analogo congiunto” – previsto, per le società “in house”, dall’art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 175 del 2016 – implica la necessaria previsione, da parte dello statuto, di strumenti idonei ad assicurare che ciascun ente partecipante, insieme agli altri, sia in grado di controllare l’attività della società controllata, potendo tale risultato essere raggiunto anche attraverso la costituzione, con apposita convenzione ex art. 30 TUEL, di un ufficio comune preposto alla consultazione e coordinamento degli enti locali coinvolti, in vista dell’approvazione degli atti fondamentali della vita sociale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 30, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 113 com. 5 lett. C CORTE COST.
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione