Il Dipartimento per gli Affai Interni e Territoriali ha diramato le Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione – Pubblicazione DAIT n. 4 in merito alle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione.
In premessa si segnala che le norme per lo svolgimento dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono contenute, fondamentalmente:
- nella legge 24 gennaio 1979, n. 18;
- nel decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3
agosto 1994, n. 483; - infine, per quanto non disciplinato nella predetta normativa, nel testo
unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Tuttavia, l’art. 1 del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, dopo avere stabilito, al comma 1, che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della citata legge n. 147/2013, si svolgano in due giornate (domenica e lunedì), al successivo comma 2 ha però altresì stabilito che: “In occasione dello svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 2024, le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 23 del sabato e dalle ore 7 alle ore 23 della domenica”.
Per effetto di tali disposizioni non rimangono applicabili per l’anno 2024 quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.