Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito le principali misure.
MISURE NAZIONALI
STOP A SPOSTAMENTI SERALI
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
STRADE E PIAZZE
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico
RISTORAZIONE
Confermata la chiusura alle 18 per tutti i bar e ristoranti con limite massimo di 4 persone per tavolo
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
- organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato
- adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale
Deve essere disposta una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario
SOSPESE IN PRESENZA PROVE PRESELETTIVE E SELETTIVE CONCORSI PUBBLICI
SCUOLA
- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata
- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
TPL
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti
MOSTRE E MUSEI
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
SALE GIOCHI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
SPORT CONSENTITI
- Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva
- Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli
MISURE REGIONALI
(DIFFERENZIATE SULLA BASE DEL MONITORAGGIO DEI DATI EPIDEMIOLOGICI)
Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario intermedio” o “di massima gravità” e con un livello di rischio “alto”.
Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità.
Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm appena approvato.
ZONE ARANCIONI
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario intermedio, che definiamo zone arancioni, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni
SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione.
- Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione
RISTORAZIONE
- Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.
- E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
ZONE ROSSE
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario caratterizzato da “massima gravità” e da un “livello di rischio alto”, che definiamo zone rosse, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni
SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI
- È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.
- È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.
NEGOZI CHIUSI
- Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri.
- Sono chiusi i mercati non alimentari.
RISTORAZIONE
- Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering.
- Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
SCUOLA E UNIVERSITA’
- A eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio.
- E’ sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
SPORT E ATTIVITA’ MOTORIA
- Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto.
Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. - È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.
- È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.
SMART WORKING
- I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, anche in ragione della gestione dell’emergenza
In allegato: