nota sintetica redatta dall’Anci che illustra le principali novità introdotte dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato al “Dl Sostegni”.
NOVITA’ INTRODOTTE DALLE COMMISSIONI BILANCIO E FINANZE
D.L. N. 41 (CD DECRETO SOSTEGNI)
Premessa
Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” è stato approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula dove il Governo presenterà un maxiemendamento che recepirà le modifiche delle commissioni.
Tra le novità introdotte dalle Commissioni si segnalano le seguenti:
- Esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (art. 1-bis)
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi (soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR)
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.
Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021 che verrà ripartito con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Fondo per il sostegno alle Città d’Arte e ai borghi (art. 23-bis)
Per sostenere le piccole e medie Città d’Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia da Covid-19 viene istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della Cultura, entro 30 giorni dalla conversione in legge del dl sostegni, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse.
- Proroga esenzione Canone Unico e incremento risorse (art. 30, co. 1 e 2)
Con un modifica introdotta dalle commissioni e su proposta dell’ANCI, viene prorogata al 31 dicembre 2021 (la norma del decreto in oggetto pubblicata in Gazzetta prevedeva il 30 giugno) l’esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale.
Si ricorda che il decreto proroga al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili.
Si prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del Canone unico, un incremento del Fondo di 330 milioni (il d.l. originario stanziava 165 milioni).
- Proroga delibera piano riequilibrio finanziario pluriennale (art. 30, co. 11-bis)
La norma permette la, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, di superare il termine perentorio di 90 giorni dalla delibera di “predissesto” per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis, co. 5, TUEL), fissando il nuovo termine al al 30 settembre 2021, qualora il predetto termine ordinario scada antecedentemente a tale data.
Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni che, in base alle norme vigenti, abbiano la facoltà di ripresentare un nuovo piano a modifica di un precedente già presentato.
- Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (art. 30-bis)
All’articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: ”e del 2021”». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021.
- Contributo a fondo perduto per attività economiche nei centri storici (art. 1, co. 11, riformulato)
La norma circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici (di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), oltre che ai Comuni capoluogo di provincia, ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
- Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali (art. 23-bis)
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni. Le sedi
alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.
- Rinvio al 1 gennaio 2022 dell’efficacia della comunicazione di fuoriuscita dei rifiuti derivanti da utenze non domestiche dalla gestione pubblica (art. 30, co. 5, ultimo periodo)
Approvata la proposta dell’ANCI di posticipare al 1 gennaio 2022 l’efficacia della comunicazione della fuoriuscita dalla gestione pubblica della raccolta, smaltimento e avvio a riciclo dei rifiuti cd assimilati, categoria abrogata a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020. Viene stabilito, pertanto, che la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1º gennaio 2022.
- Estensione permessi a personale delle scuole comunali e paritarie per somministrazione vaccini (art. 31, co. 5)
È giustificata l’assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell’Afam, La predetta assenza, pertanto, non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
- Flessibilità utilizzo quota libera dell’avanzo di amministrazione (art. 30-bis)
Come proposto da ANCI, viene estesa anche all’esercizio finanziario 2021 la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso.
- Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 40-bis)
Viene ulteriormente disposta la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, nel seguente modo: a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
- Ulteriore proroga dei termini per avvio lavori oggetto del contributo di cui al co. 853 della legge di bilancio 2018 (art. 30, co.11-bis)
La norma introdotta dalla Commissione estende da tre a cinque mesi la proroga del termine di avvio lavori relativi ai contributi ex comma 853 della legge di bilancio per il 2018 (l. n. 205/2017), relativi alle annualità 2019 e 2020.
- Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (art. 2, riformulato)
La norma di sostegno ai territori a vocazione turistica montana viene completamente riformulata, fermi restando i 700 mln. di euro già oggetto dello stanziamento recato dalla versione originaria del decreto. La riformulazione reca un riparto dei fondi per ampie categorie di beneficiari: esercenti impianti di risalita (430 mln.); maestri di sci (40 mln.); imprese turistiche localizzate in comuni a vocazione sciistica (230 mln.). I provvedimenti di erogazione sono demandati al Ministero del Turismo (impianti di risalita) e alle Regioni e province autonome.