La destinazione di una zona a verde agricolo non deve necessariamente rispondere a finalità di tutela degli interessi dell’agricoltura, ma può essere imposta per soddisfare altre esigenze connesse con la disciplina urbanistica del territorio, quali la necessità di impedire un’ulteriore edificazione e mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, anche ai fini di tutela ambientale. In altri termini, la destinazione a zona agricola non impone in positivo un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, ma ha, in negativo, lo scopo di evitare insediamenti residenziali e produttivi. In un territorio considerato quale complesso di ecosistemi interagenti la zona agricola possiede pertanto una valenza conservativa dei vincoli naturalistici, costituendo il polmone dell’insediamento urbano e assumendo per tale via anche una funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano. L’area agricola, così individuata, finisce per svolgere una funzione essenziale anche per il paesaggio e per la salute dei cittadini, al tempo stesso ecologico-ambientale, sanitaria, protettiva, sociale e ricreativa, igienica, culturale e didattica, estetico-architettonica (1).
In sede di pianificazione urbanistica la relativa destinazione non presuppone necessariamente la corrispondente “vocazione” dell’area, intesa nella sua accezione letterale. Ciò significa che la classificazione di un terreno in zona “E1” non presuppone che lo stesso sia concretamente utilizzata per colture tipiche o che possieda già tutte le caratteristiche previste dalla legge. L’individuazione dell’omogeneità di una zona in riferimento alla situazione morfologica, ambientale e d’uso di una parte del territorio rileva ai soli fini della dotazione degli standard, senza peraltro costituire vincolo alle valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione (2).
Il Consiglio di Stato chiarisce che tale lettura va data anche in relazione alla normativa sul divieto di incentivi per gli impianti fotovoltaici a terra su terreno agricolo, che resta ancora in vigore, seppure ne siano state ampliate le eccezioni (c.d. impianti agrovoltaici).
(1) Precedenti conformi: sulla finalità della destinazione agricola, tra le tante: Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2020, n. 3202; Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2012, n. 3818; Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3853; Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2007, n. 4861.
Precedenti difformi: non si segnalano precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6600; Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5713; T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 24 giugno 2009, n. 1318.