La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32117 del 07 agosto 2024 ha affermato, in tema di tutela dell’ambiente, che il delitto di omessa bonifica, previsto dall’art. 452-terdecies cod. pen., si differenzia dalla contravvenzione di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto il primo presuppone una condotta che abbia potenzialità inquinanti, mentre la seconda richiede l’abbandono dei rifiuti, in esso compreso anche il deposito incontrollato e l’immissione nelle acque, da cui non derivi un evento potenzialmente in grado di inquinare.
Fonte: Corte di Cassazione