È stato firmato l’8 ottobre 2021 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della cultura, concernente la «Definizione dei requisiti per l’assegnazione e delle modalità di erogazione del fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2021, finalizzato a sostenere le piccole e medie città d’arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19», previsto dall’articolo 23-ter, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69; il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.247 del 15 ottobre 2021.
Requisiti per l'assegnazione delle risorse 1. Possono concorrere all'assegnazione del fondo per il sostegno alle piccole e medie citta' d'arte e ai borghi, i comuni che presentano i seguenti tre requisiti: a) popolazione residente ISTAT alla data del 1° gennaio 2020 inferiore ai 60.000 abitanti; b) presenza dell'ente nella «Classificazione ISTAT dei comuni italiani in base alla categoria turistica prevalente» determinata da vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, ancorche' non esclusiva; c) diminuzione, superiore alle 50.000 unita', delle presenze nelle strutture turistico-ricettive del territorio comunale tra gli anni 2019 e 2020, registrate dall'ISTAT nella rilevazione del «Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, residenza dei clienti e comune di destinazione». 2. I comuni ammessi all'assegnazione del fondo possono presentare la richiesta di contributo per un solo progetto del valore massimo, comprensivo di IVA e di qualsiasi altro onere, non superiore a 200.000 euro. 3. Il progetto deve contenere misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico sito nel comune che presenta la domanda, riguardanti: a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi; b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone l'accessibilita' a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo; c) attivita' di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento; d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle attivita' di valorizzazione a esso dedicate; e) servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico. 4. Il progetto deve contenere, altresi', le informazioni previste dall'avviso pubblico di cui all'art. 3 del presente decreto, volte a consentirne la valutazione sulla base dei parametri seguenti: a) qualita', in termini di originalita', innovativita', multidisciplinarita', ricchezza e approfondimento dei contenuti, capacita' di comunicazione del progetto; b) accessibilita', in termini di capacita' del progetto di coinvolgere varie fasce di pubblico e di essere da queste fruibile; c) sostenibilita', in termini di durata nel tempo, impatto ambientale e ricaduta sociale del progetto; d) efficacia ed economicita', in termini di capacita' del progetto di raggiungere gli obiettivi e le finalita' prefissati con un rapporto costi-benefici proporzionato. 5. La selezione dei progetti da ammettere a contributo e' effettuata, sulla base dei parametri di cui al comma 4 e dei criteri previsti dall'avviso pubblico di cui all'art. 3, da una Commissione costituita da quattro componenti, di cui due individuati dal Ministero dell'interno e due dal Ministero della cultura, per le valutazioni di competenza di ciascuna Amministrazione. La Commissione e' nominata con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Decreto-rilancio_Classificazione-territori_16_09_2020 Classificazione in base alla densità turistica
Fonte: DAIT-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali