Numerosi Comuni hanno posto quesiti circa la possibilità e le modalità di introdurre riduzioni dei tributi locali per le attività economiche e per le famiglie colpite dalle conseguenze della pandemia da virus COVID-19.
Pubblichiamo una nota di chiarimento relativa alle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e Tari corrispettivo), che presenta qualche specificità dovuta all’avvio della regolazione da parte di ARERA, nonché alle proroghe di scadenze intervenute con il dl Fiscale 2019 (dl 124) e con il recente dl 18/2020 (“CuraItalia”).
Come è noto, in considerazione dell’emergenza, il dl 18 ha consentito un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all’integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell’articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023. In questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19.