Fermo restando l’obbligo di nomina del segretario previsto dall’art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soli fini di cui all’art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo destinato ai comuni fini a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarita’ della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali è attribuito secondo il seguente ordine di priorità:
a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;
c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;
d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;
e) comuni con segretario titolare non convenzionato.
Sulla base delle istanze presentate dai singoli comuni in modalità digitale attivata sul proprio sito istituzionale, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla elaborazione di una graduatoria attraverso l’applicazione dei criteri di cui all’art. 4 del provvedimento.
Il contributo è attribuito per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse, attribuite secondo l’ordine di graduatoria.
È pronta a prendere il via una nuova fase di stanziamenti in favore dei piccoli Comuni, per sostenere il superamento delle criticità, in termini di carenza di organico, rispetto al ruolo del segretario comunale. Sul portale del Dipartimento della funzione pubblica Lavoropubblico.gov.it, infatti, viene attivato da domani, venerdì 16 giugno, lo specifico applicativo “Contributo per i segretari comunali“, progettato in collaborazione con Formez PA, dove i piccoli Comuni interessati potranno presentare istanza in modalità digitale. La novità arriva a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che definisce i criteri di riparto, tra i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, delle risorse del Fondo Assunzioni PNRR da 30 milioni di euro annui fino al 2026 (che era stato istituito con il decreto-legge n. 152/2021) anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali. Il Dpcm rende operativa la previsione contenuta nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 828) che a partire da quest’anno ha esteso a tale scopo l’impiego del Fondo, già destinato ai piccoli Comuni attuatori di progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per assunzioni di professionisti a tempo determinato con qualifica non dirigenziale.
Al Dipartimento della funzione pubblica è demandata l’elaborazione della graduatoria che permetterà di attribuire alle amministrazioni il sostegno per i segretari comunali, quantificato in un ammontare pari a 40mila euro per ogni annualità dal 2023 e per la durata del PNRR fino al 2026. Le candidature sull’apposito applicativo da parte dei piccoli Comuni saranno possibili fino al termine indicato con nota del Dipartimento della funzione pubblica, resa disponibile online. Sul portale Lavoro pubblico saranno pubblicate le indicazioni di dettaglio e la guida alla compilazione del modulo. Per le amministrazioni è prevista anche la possibilità di essere supportate da un servizio di help desk dedicato.
Secondo quanto stabilito dal Dpcm, nell’assegnazione dei contributi si darà priorità ai piccoli Comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante, a partire da quelli che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario: per accedere al sostegno dovranno provvedere alla nomina del segretario entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria da parte della Funzione pubblica. Seguono, in ordine di preferenza: i piccoli Comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario; quelli aderenti ad una convenzione di segreteria, se ciascuno sotto i 5mila abitanti (in questo caso verranno valutati i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che partecipano alla convenzione e il contributo sarà attribuito collettivamente); infine quelli con segretario titolare non convenzionato.
Attività di supporto tecnico
L’ultima Legge di Bilancio ha stabilito che le risorse del Fondo assunzioni PNRR possano essere utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica per una efficace realizzazione dei progetti del Piano, sempre in favore dei piccoli Comuni. In questo senso, il Dpcm da poco pubblicato individua un finanziamento di un milione di euro per il 2023 e di 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Le iniziative così finanziate saranno svolte da esperti individuati attraverso il Portale del Reclutamento inPA, secondo bando adottato dalla Funzione pubblica d’intesa con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Le misure in continuità del Dl PA
A sostegno delle essenziali funzioni del segretario comunale, soprattutto per le amministrazioni che più sono in sofferenza, è intervenuto da ultimo anche il cosiddetto decreto-legge PA (il n. 44/2023). Il testo, per cui è atteso il via libera del Senato dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, prevede l’estensione da 24 a 36 mesi del periodo massimo durante il quale un funzionario di ruolo in un piccolo Comune, secondo gli specifici requisiti previsti, può svolgere le funzioni di vicesegretario comunale. Si stabilisce poi che, sempre fino al 2026, per i Comuni che ne siano sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, la spesa per il segretario comunale non rilevi ai fini del rispetto dei limiti per il contenimento delle spese di personale (art. 1, cc. 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 e art. 23, c. 2, del Dlgs n. 75/2017). Tale spesa per il segretario comunale deve essere considerata al netto dell’eventuale contributo previsto proprio dal Fondo assunzioni PNRR. Il dl n. 44/2023 interviene sul Fondo anche puntualizzando che le risorse assegnate per il 2022 e non utilizzate restano nella disponibilità dei piccoli Comuni beneficiari anche per il 2023. Inoltre, per le assunzioni di professionisti a tempo determinato fino al 2026, la spesa di personale non rileva ai fini dell’art. 23, c. 2, del Dlgs n. 75/2017 in tema di trattamento accessorio.