1. Le istanze trasmesse dai comuni entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, stabilito dal citato comma 140 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2021, sono riportate nell’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Nel medesimo allegato 1 sono evidenziate le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate.
Allegati 1 : Comuni finanziati nel 2021 .Abruzzo da pag 100 a 108
3. Le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dai commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riportate nell’allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.Art. 8 Applicazione del comma 139-bis –
Rinvio 1. Ai sensi del comma 139-bis dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 le risorse aggiuntive previste, pari a 1.750 milioni di euro per l’anno 2022, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021 di cui all’allegato 2, a cura del Ministero dell’interno secondo la procedura ivi stabilita.
Allegato 2 : Comuni finanziati nel 2022 da pag 70 a 76
Art.2 Comuni beneficiari del contributo
1. Ai comuni indicati nell’allegato 3 al presente decreto, in applicazione del criterio di cui al comma 141 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnati, per l’anno 2021 contributi pari a euro 1.849.343.190,12 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo articolo 1.
2. La determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito della verifica dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato ai sensi del comma 1 è conseguentemente ridotto del cinque per cento. 3. Gli enti beneficiari di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo 2021, apposita certificazione con la quale attestano di aver adottato o meno le delibere di approvazione di cui al comma 2. In assenza della citata attestazione di cui al periodo precedente il contributo assegnato è rideterminato con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 Aprile 2021 e le eventuali risorse liberate sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.
Allegato 3 Comuni finanziati sottoposti a verifica
Comunicato:
Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 – di cui sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
In particolare, per l’anno 2021, i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 1.850.000.000,00.
Gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre 2020. Esse – ai sensi del comma 141 della predetta legge n.145/2018 – possono essere “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”
La procedura telematica, predisposta da questo Dipartimento, ha rilevato la presentazione di n.4.554 certificazioni per un totale di n.9.151 progetti ed una richiesta di risorse pari ad euro 5.081.354.870,43.
L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 23 febbraio 2021, secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Il decreto interministeriale riporta tre allegati:
– allegato 1 che contiene l’elenco di oltre 9.000 opere pubbliche, per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti;
– allegato 2, che riporta l’elenco di n.8.176 opere ammesse;
– allegato 3 che contiene l’elenco delle n.2.846 opere attualmente ammesse e finanziate, tutte comprese nella predetta categoria a): investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente n.1.912.
Il decreto con i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza Locale.
Si evidenzia, inoltre, che il comma 139-bis all’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018 ha stabilito un ulteriore incremento delle predette risorse di 1.750 milioni di euro per l’anno 2022 “finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021”.
Altri 450 milioni di euro, infine, sono stati previsti per l’anno 2022 per il finanziamento di una nuova e diversa graduatoria, che sarà adottata a seguito di un’altra procedura, prossimamente da avviare.