Lo schema di decreto di modifica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con d.P.R. n. 62 del 2013, prevede sia nuove regole di condotta, ovvero divieti e comandi, di per sé capaci di incidere sulle situazioni giuridico-soggettive dei dipendenti pubblici, prive di fondamento nella disciplina primaria; sia regole che, pur trovando astrattamente titolo in una norma primaria, sono tuttavia caratterizzate dall’indeterminatezza delle condotte sanzionabili.
Il Consiglio di Stato si è espresso sullo schema di d.P.R. adottato ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”, e ha chiesto in ragione delle argomentazioni che seguono, “un maggiore approfondimento e dunque anche una più estesa istruttoria” agli organi competenti.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che lo schema di decreto prevede, in primo luogo, nuove regole di condotta che vanno oltre quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 79 del 2022 (ad es., “quelle volte a richiedere che il pubblico dipendente contribuisca, sul luogo di lavoro, al contenimento dei consumi energetici e in generale delle risorse e dei materiali di consumo forniti dall’amministrazione nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti, come vuole il nuovo art.14-quater, intitolato al “Rispetto dell’ambiente”, ma così è anche per l’obbligo di astenersi da azioni discriminatorie o lesive dell’integrità psichica e fisica degli altri dipendenti e degli utenti, nei termini esplicitati dall’art.11-quinquies, “Rispetto della persona e divieto di discriminazioni”, o per i nuovi contenuti assegnati ai doveri dei dirigenti dalle novelle all’art.13 del Codice vigente”).
In secondo luogo, il Consiglio di Stato ha espresso riserve “anche in merito alle “nuove” regole di condotta che trovano astrattamente titolo nell’art.4 della l. n.79 del 2022, quali sono quelle riferibili all’area dei doveri concernenti la tutela dell’immagine della pubblica amministrazione, sottesa all’utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media”. Infatti, si nota che i nuovi artt.11-bis e 11-ter, dedicati rispettivamente all’”Utilizzo delle tecnologie informatiche” e all’ “Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media” si caratterizzano per una “indeterminatezza delle condotte sanzionabili, favorita anche dall’utilizzo di espressioni linguistiche, molte delle quali tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato”.