I beni paesaggistici (fra cui i territori costieri) rilevano e sono tutelati ex lege non solo nella propria dimensione strettamente fisica e materiale, ma anche nella più generale capacità di essere veicolo di rappresentazione e trasmissione dell’identità storico-culturale di un luogo e del popolo ivi ab immemorabili insediato, sicchè la concessione a un privato di aree del demanio costiero ne configura un uso eccezionale che, come tale, non può che svolgersi nei limiti dell’atto concessorio e, comunque, in funzione degli scopi per cui quest’ultimo è stato emanato, nel caso di specie la balneazione, la quale, a prescindere da ogni possibile statuizione normativa anche regionale, interessa fisicamente, alle nostre latitudini, solo i mesi estivi, sia pure lato sensu intesi, e non si spinge fino al periodo invernale, con la conseguenza che le strutture amovibili di supporto alla balneazione presentano un vincolo teleologico che ne giustifica la presenza solo nel periodo in cui la balneazione è comodamente possibile, consentendosi bensì una deroga che legittimi il mantenimento per tutto l’anno di siffatte strutture, ma solo in presenza di una specifica motivazione che metta in rilievo il prevalente interesse pubblico a che strutture deputate alla balneazione rimangano in situ anche oltre la relativa stagione . (1)