L’inottemperanza al giudicato sussiste non solo in caso di totale inerzia della p.a. ma anche quando quest’ultima tenga comportamenti parzialmente esecutivi del giudicato, ovvero solo formalmente tali, che ne costituiscono nella sostanza un’elusione, piuttosto che una violazione; pertanto, deve ritenersi inottemperante il comune che, dopo essere rimasto inerte per anni, riavvia da capo l’istruttoria di un procedimento, senza tenere conto né delle precedenti produzioni documentali, né delle risultanze processuali (1).
Quando la legge prevede il meccanismo del silenzio assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi – ferma restando la sua annullabilità ai sensi dell’art. 21-novies della l. n. 241 del 1990 – anche se la domanda non è conforme alla legge, atteso che solo un’istanza del tutto estranea al paradigma legale invocato preclude la formazione del titolo; pertanto, la decorrenza del termine entro cui provvedere non può essere procrastinata mediante reiterate richieste istruttorie, né può qualificarsi come adempimento il mero avvio del procedimento, azzerando tutto quanto in precedenza accaduto, senza individuare un termine finale per la sua definizione (2).
Non può essere addotta, a giustificazione dell’inerzia nel provvedere, l’impossibilità di accedere agli uffici nel periodo della pandemia, avendo il legislatore individuato moduli organizzativi tali da impedire qualsivoglia interruzione dei servizi, dopo un comprensibile ritardo da adattamento, non foss’altro che per instaurare un dialogo collaborativo con il cittadino, se del caso invitato a collaborare nella ricostruzione del fascicolo (3)
(1) Non risultano precedenti in tali esatti termini.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746; T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 20/02/2023, n. 406;
Difformi: T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. I, 04/01/2023, n. 17; T.a.r. per la Sicilia, sez. II, II, 24/10/2022, n. 2977.
(3) Non risultano precedenti in termini.