Gli esperti di Anci Risponde fanno rilevare sistematicamente che:
– L’articolo 107 del Tuel, stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici nominati dal Sindaco secondo quanto stabilisce l’art. 50 comma 10 del Tuel, tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione anche verso l’esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente.
– Il comma 3 del citato articolo 107, elenca in particolare quali sono i compiti attuativi degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’ente.
Sulla base dei principi sopra richiamati, nel caso esposto nel quesito, si ritiene pertanto che se l’atto adottato dal responsabile di un servizio è relativo alla gestione ordinaria conseguente a scelte e decisioni, già assunte dalla Giunta con provvedimenti precedenti (ad esempio: acquistare le forniture necessarie al normale funzionamento di un asilo nido, acquistare beni di cancelleria necessari al funzionamento degli uffici, ecc.; cioè qualsiasi provvedimento conseguente a decisioni che garantiscano l’ordinaria amministrazione o comunque la prosecuzione di attività già decise in precedenza dalla Giunta), sia corretto anche in assenza del Peg relativo all’anno in corso.
Se si tratta, invece, di provvedimenti riguardanti nuove decisioni o nuovi obiettivi che debbono essere decisi dalla Giunta con il nuovo Peg, si ritiene che il responsabile di servizio non sia legittimato ad adottare un provvedimento.
Quindi, nel caso in questione, occorre dimostrare che il provvedimento adottato dal responsabile del servizio, si è reso necessario in quanto derivante da norme di legge e necessario ad evitare il cattivo funzionamento di servizi già attivati dall’ente o comunque necessari ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l’ente.