Sono giunte al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali da alcuni Comuni richieste di chiarimenti in merito a quanto rappresentato al punto 3 del comunicato del 9 gennaio scorso, predisposto di intesa con la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale Ordinamenti del Personale e Analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP), con riferimento al Fondo di cui in oggetto.
Di intesa con gli Uffici della predetta Ragioneria Generale dello Stato, si precisa che le risorse già assegnate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 sono interamente destinate a tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l’incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.234.
Nel caso di mancato o minore utilizzo delle predette risorse, i Comuni procederanno a versarle sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”.
Come Anci evidenziamo il concetto di “in via esclusiva” ovvero vincolo di destinazione esclusiva del contributo, cioè se si è utilizzato il fondo in tutto o in parte per altre finalità allora devi riversarle.