Conferenza Stato Città del 15 settembre 2022:
DM sul contributo straordinario di energia elettrica e gas e relativa nota metodologica
Riparto contributo energia Comuni e Province
Contributo energia Regioni
DECRETO AIUTI TER- Ancora da ripartire
Il decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – cd dl AIUTI TER- è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri il 16 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre.
Si riportano di seguito i contenuti delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane.
Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali (Art. 5)
Vengono stanziati ulteriori 200 milioni di euro, di cui 160 per i Comuni e 40 milioni per le Città
metropolitane e le province, a titolo di incremento del fondo straordinario di cui all’art. 27, co. 2, del
dl 17/2022. La ripartizione sarà fatta con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e
gli Affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza Stato-città entro il 31 ottobre 2022,
in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Inoltre al comma 5 si prevede un
contributo una tantum per le strutture sanitarie private accreditate, a valere sull’incremento di
risorse del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (competenza regionale).
QUESITO 49 RGS utilizzo fondone Covid per spese energia
L’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all’a rticolo 13, comma 6, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:
- gli avanzi di amministrazione disponibili;
- i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- gli “avanzi Covid”, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.
Nello specifico, appare utile chiarire che la lettera a) del comma 1 dell’articolo 37-ter in commento integra l’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l’orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle “ risorse di cui al presente articolo”. Questo riferimento, infatti, non va ancorato all’a rticolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell’utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021. Da ultimo, giova precisare che il Legislatore, con la modifica introdotta dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all’articolo 13, comma 6, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha voluto estendere le richiamate coperture per i maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica anche a quelli derivanti dall’incremento della spesa per il gas.
Infine, si ritiene utile segnalare che, ai sensi del comma 6.1 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, come sostituito dall’art. 40, comma 3-bis, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2022, in relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 12 Ottobre ha rilasciato parere favorevole sullo schema di Decreto relativo alla Certificazione dei Fondi COVID anno 2022.
Il Decreto, come avvenuto per gli anni 2020 e 2021, era particolarmente atteso dagli enti che hanno scoperto di dover gestire una rendicontazione “rinforzata” ed inaspettata in particolare in riferimento agli utilizzi dei fondi cosiddetti “Caro Bollette”, erogati per garantire la continuità dei servizi.
La Certificazione, con scadenza confermata a maggio 2023, non sarà più solo la “Certificazione dei Fondi COVID” ma dovrà tenere conto di un bacino di risorse e relativi utilizzi ben più ampio in considerazione delle contribuzioni straordinarie finanziate dal Dl. 17/2022, Dl. 34/2022 e Dl. 115/2022. Le quote del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi richiamate nel Decreto Certificazione ed esposte nella tabella dei ristori specifici di spesa fanno, perciò, riferimento a: Decreto Energia, Decreto Aiuti e Decreto Aiuti-bis ma riteniamo che il mancato richiamo al Decreto Aiuti-ter (sulla base del quale si attende un ulteriore riparto di dette quote entro il 31 ottobre) sia solo una dimenticanza che verrà aggiornata sui modelli che verranno resi disponibili sul Portale Pareggio di Bilancio.
Quello che ci si aspettava, come anticipato nella nostra news dello scorso 11 ottobre, era certamente la necessità di inserire in certificazione gli impegni di spesa al 31 dicembre 2022 relativi ai maggiori oneri sostenuti dall’ente per far fronte all’incremento dei costi di energia elettrica e gas (considerando l’anno 2019 quale base di riferimento) e finanziati con gli eventuali “Avanzi da Fondone”.
Cosa ben più complessa è la certificazione richiesta da Mef e Interno in relazione ai richiamati contributi straordinari.
Contro i rincari anche i residui dei fondi Covid
L’ approvazione della nuova certificazione Covid anticipata sul Sole 24 Ore dell’ 11 ottobre blinda gli utilizzi dei fondi emergenziali, da completare entro il 31 dicembre con riferimento alle risorse ricevute negli ultimi tre anni. Il Fondo per l’ esercizio delle funzioni non impiegato negli anni 2020 e 2021 e confluito nel risultato di amministrazione 2021 sarà considerato – in sede di conguaglio finale – unitamente ai contributi, assegnati a ristoro di minori entrate (eccetto soggiorno), non utilizzati nel 2020-2022. Entro il 31 dicembre devono essere impiegati anche i ristori specifici di spesa ricevuti nel 2020-2022, salvo i casi in deroga come centri estivi e aree interne. Gli utilizzi sono molteplici: innanzitutto le somme disponibili da “fondone” (e non dei ristori specifici) possono essere impiegate per le minori entrate e per le maggiori spese Covid, al netto dei risparmi di spesa. La variazione sulle entrate è calcolata dal confronto fra 2022 e 2019. I contributi del fondone possono essere utilizzati anche per finanziare le maggiori spese per energia elettrica e gas non coperte dagli aiuti statali; il calcolo è effettuato confrontando la spesa dell’ esercizio 2022 e quella registrata, per periodi analoghi, nel 2019. Ancora, per contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in corrispondenza dell’ aumento degli oneri di gestione derivanti dall’ inflazione energetica, per il 2022 i Comuni possono finanziare riduzioni Tari con il fondone. Veniamo alle puntualizzazioni del modello di certificazione: le spese di personale strettamente connesse alla pandemia non possono andare oltre 31 marzo 2022 (fine dello stato d’ emergenza), o l’ anno scolastico 2021-2022 per la scuola. Possono essere concessi contributi per sostenere l’ aumento della spesa per energia elettrica e gas delle partecipate e delle concessionarie. Analogamente si possono concedere contributi a famiglie e imprese del territorio in difficoltà economica per il Covid o per i costi dell’ energia. I contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2022 e di competenza nel 2023 devono limitarsi agli oneri relativi al primo bimestre. Le economie di spese impegnate 2021, già riportate nel relativo certificato e rilevate in sede di riaccertamento 2022, dovranno essere dichiarate fra le minori spese nella certificazione 2022. Queste economie liberano risorse che possono essere utilizzate per le stesse finalità nell’ esercizio 2022. Infine, entra a sorpresa nella certificazione Covid la rendicontazione del contributo statale 2022 per il caro energia e gas. © RIPRODUZIONE RISERVATA.