È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 la direttiva 19 marzo 2021 del Ministero dello Sviluppo economico recante la “Attuazione delle disposizioni in materia di contratti di sviluppo” che provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi relativi alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d’impresa.
L’obiettivo è quello di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire a un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale.
Con la direttiva, il MISE fornisce le indicazioni per perseguire la corretta attuazione delle previsioni contenute nella normativa presente nella Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) prevedendo:
- la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l’importo minimo dei progetti d’investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
- i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
In particolare, tra l’altro, si indica che:
- le aree interne del Paese sono quelle individuate dall’Accordo di partenariato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- ai fini della verifica della sussistenza del requisito connesso al recupero e alla riqualificazione di strutture edilizie dismesse, le imprese devono fornire idonea documentazione dalla quale possa essere accertata l’ultima attività esercitata nel sito interessato, la data di dismissione, l’attuale proprietà e lo stato conservativo del sito;
- nel caso di programmi di sviluppo composti da più progetti d’investimento, ciascun progetto deve necessariamente essere ubicato nelle aree interne del Paese o riguardare il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
Inoltre:
a) gli investimenti funzionali all’erogazione di servizi di ospitalità devono essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o aderenti, che realizzano i progetti concernenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nel caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete; ogni impresa retista deve presentare almeno un progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
c) il progetto di investimento riguardante l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato dal soggetto proponente o dall’impresa aderente, deve risultare di dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento agli effetti economici derivanti dalle diverse componenti del progetto di investimento
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