Ha ragione la stazione appaltante che, in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale, non ha sospeso né prorogato i termini di presentazione delle offerte.
Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere di precontenzioso n. 451, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.
La richiesta di parere è stata presentata per contestare il malfunzionamento della piattaforma utilizzata per lo svolgimento della gara in esame, adducendo tale motivo come giustificazione per non aver presentato l’offerta entro i tempi stabiliti, e chiedendo pertanto la riapertura dei termini di partecipazione alla gara.
Anac ha rilevato che il richiedente si era attivato soltanto negli ultimi sette minuti a disposizione, senza che alcun disservizio fosse stato segnalato dal gestore della piattaforma.
Inoltre, non è stato accertata l’esistenza di un malfunzionamento della piattaforma impeditivo della partecipazione alla procedura, che trova conferma nell’avvenuta presentazione di due offerte regolarmente registrate.
“Si può escludere – scrive l’Autorità – un malfunzionamento della piattaforma mentre non si può escludere un erroneo utilizzo della piattaforma ovvero un erroneo inserimento dei dati da parte dell’istante negli ultimi sette minuti a disposizione, che ne hanno impedito l’invio. Pertanto, tenuto conto del lasso di tempo eccessivamente ristretto che l’istante ha riservato allo svolgimento di tali operazioni, in assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma e a fronte del funzionamento certo della piattaforma sino alle 18:53, l’omesso invio dell’offerta appare addebitabile all’istante che non ha riservato un tempo congruo all’espletamento di tali operazioni. L’impossibilità di presentare l’offerta appare ascrivibile, dunque, alla scarsa diligenza del concorrente”.
Anac ha anche ricordato quanto già espresso in precedenza, e cioè che: «la gestione di una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a carico del concorrente i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della piattaforma nonché dell’erroneo inserimento dei dati. Pertanto, l’esclusione dalla procedura è legittima in caso di mancato invio dell’offerta imputabile alla scarsa diligenza di un mandante di un Raggruppamento temporaneo di imprese, costituendo nell’inserimento dei dati utili all’identificazione dell’operatore, e non all’illegittima predisposizione della piattaforma telematica, né ad una anomalia o malfunzionamento della stessa”.
Il Parere di precontenzioso
Parere di precontenzioso n. 451 del 9 ottobre 2024.pdf0.14MB
Fonte: ANAC