Non basta aver ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per essere esclusi da una gara d’appalto. E’ quanto ha precisato Anac in un Parere di Precontenzioso delibera n. 234 del 15 maggio 2024, reso ad un ente culturale che aveva escluso un partecipante dall’affidamento del servizio di pulizie per una violazione contestata dall’Agenzia delle Entrate.
L’autorità ha affermato nel dettaglio che “per le gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse – spiega Anac -, il valore di euro 35.000,00 costituisce la soglia (economica) minima di punibilità, al di sotto della quale la violazione non può essere in alcun modo considerata ‘grave’ ai fini di una possibile esclusione dalla gara rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante”.
Nel caso di specie l’Anac ha segnalato come “L’unica violazione imputata e imputabile alla società istante riguarda una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuata in esito ad un controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione dei redditi”, scrive Anac. “Il riferimento è al mancato (o comunque inesatto) versamento dell’Ires per il periodo di imposta dal 1.1.2020 al 31.12.2020, per il quale già in data 2.11.2023, ovvero entro la prevista scadenza del termine di 30 giorni indicato nella contestazione stessa, la società aveva ottenuto la rateizzazione del debito”.
Per tale motivo, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato che “l’operato della Stazione appaltante non è conforme alle disposizioni normative in tema di cause di esclusione, automatiche e non automatiche, per la violazione grave degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. L’esclusione della società dalla gara è pertanto illegittima e il relativo provvedimento debba essere annullato in autotutela”.
Fonte: Anac