Con Circolare DAIT n.101 del 31 ottobre 2023 viene reso noto che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con la Deliberazione n. 15/2023 (in allegato) si è pronunciata in ordine alla “Individuazione del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma l, del D. Lgs n.149/2011 in caso di indizione di elezioni anticipate“.
In base alle argomentazioni addotte nella suddetta circolare, cui si rinvia compiutamente, la Corte dei Conti ha stabilito che “nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’ art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma l, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computando a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni“.
Del resto, evidenzia l’Organo di controllo, una simile conclusione si pone in linea anche con le esigenze di certezza ed omogeneità dell’agire amministrativo, laddove si consideri che per il sindaco in scadenza l’unica data certa è rappresentata proprio dalla data delle nuove elezioni, data che individua il termine del mandato, escludendosi, come già affermato dalla stessa Sezione Autonomie “la possibilità di fare riferimento all’effettivo insediamento, all’esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione dalla carica risolvendosi in una quaestio facti specifìca per ogni singolo ente (Sez. Aut. n. 15/20 16)“.