La Corte di Cassazione Sez. 3 Penale, con la sentenza n. 40565/2024 si è pronunciata in tema di reati edilizi affermando, nella sintesi massimata dagli uffici della Corte, che la procedura di cd. “fiscalizzazione” dell’abuso, disciplinata dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trova applicazione con riguardo alle sole opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che, non potendo essere demolite senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, sono tollerate nello stato in cui si trovano in funzione della sola conservazione di quest’ultima, mentre non è applicabile alle nuove unità abitative, implicanti aumento volumetrico e di superficie.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num.
380 art. 34 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 28747 del 2018 Rv. 273291-01, N. 7789 del 2021 Rv. 281474-01,
N. 1443 del 2020 Rv. 277724-01
Fonte: Massimario della Corte di cassazione