E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con l’ordinanza n. 29865/2024, così argomentando, come si legge nella nota massimata dagli organi della Corte, ovvero che ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, che affermi di aver trasferito la residenza all’estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall’art. 6 l. n. 470 del 1988 per l’iscrizione all’AIRE in data precedente alla notifica stessa, giacché tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l’opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la validità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita nei confronti del ricorrente, iscritto all’AIRE quale residente in Svizzera e, poi, trasferito fin dal 2011, in Austria, senza aver comunicato, nei modi di legge, il comune di nuova residenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 31, Legge 07/10/1988
num. 470 art. 6, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18, DPR 31/01/1958 num. 136 art. 16
Massime precedenti Conformi: N. 21922 del 2017 Rv. 645768-01
Massime precedenti Vedi: N. 17752 del 2009 Rv. 609773-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione