Con l’Avviso dello scorso 5 gennaio, l’ANAC informa che, con il nuovo Codice dei contratti pubblici e la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, dal 1° gennaio 2024 non è più dovuto l’assolvimento dell’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, di pubblicazione e trasmissione delle informazioni alla stessa Autorità.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, ad opera dell’art. 226, comma 3, lettera d), del D.lgs. n. 36/2023, infatti, da quest’anno non è più necessario trasmettere ad ANAC, entro il 31 gennaio, l’attestazione di pubblicazione dei dati in formato aperto riguardanti gli appalti svolti nell’anno precedente.
Viene meno, pertanto, per i Responsabili unici dei progetti, l’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco degli appalti svolti nell’anno precedente; non sussiste più, inoltre, l’obbligo di successiva comunicazione dei dati all’Autorità, come precedentemente stabilito dalla Legge 190/2012, art. 1, comma 32.