Nella sentenza 823/2024 i giudici del Tribunale amministrativo per l’Umbria affrontano alcuni aspetti cruciali sul tema dell’accesso agli atti amministrativi. Nel caso in cui la stazione appaltante ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri quattro concorrenti e la restante documentazione di gara, in violazione dell’articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), i giudici amministrativi umbri chiariscono che deve applicarsi l’ordinario procedimento di accesso agli atti disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e la disciplina processuale ricavabile dall’articolo 116 del codice del processo amministrativo, non essendo applicabili le previsioni contenute nel rito super speciale di cui all’art. 36, commi 4 e 7, del codice dei contratti pubblici. (1).
Al fine di concedere o negare l’accesso alla documentazione prodotta dai partecipanti ad una gara, vanno distinte tre valutazioni: I) quella che l’amministrazione è chiamata a compiere sull’istanza di accesso e sulla sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; II) quella sulla eventuale sussistenza dei segreti tecnici o commerciali; III) quella sulla sussistenza di esigenze della difesa in giudizio in capo a chi ha formulato la richiesta di accedere ai documenti. Ciascuno dei momenti enucleati in base alla normativa di riferimento dovrà essere positivamente valutato prima che si proceda al passaggio logico successivo. Pertanto, se l’istanza di accesso non presenta i requisiti richiesti per il suo accoglimento ciò precluderà in radice che si faccia questione dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali, se invece l’istanza sarà favorevolmente valutata e non dovessero sussistere segreti tecnici o commerciali, non sarà necessario valutare la sussistenza di esigenze di difesa in capo all’istante, infine se dovessero essere valutate favorevolmente l’istanza di accesso e la motivata e comprovata dichiarazione del controinteressato fondata sulla sussistenza di segreti tecnici o commerciali, l’amministrazione sarà chiamata ad operare un bilanciamento fra le contrapposte esigenze, dovendo giudicare l’effettiva sussistenza del nesso di strumentalità o del collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese. (2).
Non possono essere considerati segreti tecnici o commerciali, in linea di principio e in assenza di specifici elementi di prova, i dati attinenti all’organizzazione di un servizio destinato al pubblico (nella specie, un sistema integrato dei servizi di contrasto alla violenza di genere), trattandosi di informazioni potenzialmente destinate a essere conosciute dall’utenza e presumibilmente accessibili in larga misura anche da parte di qualsivoglia interessato a conoscere le modalità di erogazione del servizio. (3).
La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarietà dell’offerta. (4).
(1) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 30 settembre 2024, n. 2520.
(2) Conformi: T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 17 maggio 2024, n. 359; Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4599.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 2668; 23 gennaio 2023, n. 203; 8 febbraio 2022, n. 290; Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437; Corte di giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it