Sulla G.U. n. 266 dell’8 novembre 2021, è stata pubblicata la conversione con modificazioni del Dl. n. 120/2021 nella Legge 8 novembre 2021, n. 155, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione civile”.
Tra i principali contenuti della Legge n. 155/2021 vi è la disposizione da parte della Protezione civile nel provvedere con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:
- delle tecnologie di previsione, sorveglianza e monitoraggio per la lotta agli incendi boschivi;
- delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei e terrestri per rafforzare le attività di previsione e prevenzione;
- delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva contro di incendi boschivi.
È inoltre definito il “Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.
Tra le principali novità introdotte dalla conversione in Legge n. 155/2021 del Decreto n. 120/2021 si può osservare le modifiche dell’art. 3, rubricato “Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco” in cui si specifica che, con Legge regionale, sono disposte le misure per l’attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei Comuni nella pubblicazione degli Elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni.
L’art. 7-ter (“Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate”), informa che, fermi restando i divieti e le prescrizioni previsti dalla Legge, le Regioni possono individuare, nell’ambito dello stesso Bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.
Fonte: Enti locali online
Nota di sintesi: nuove disposizioni con la Legge 8 novembre 2021, n. 155
A seguito della grave situazione registrata rispetto all’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che si sono verificati nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021, lo scorso 26 luglio il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, per un periodo di 6 mesi. È quindi stato emanato il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155.
A livello centrale è stabilito (art. 1) che il Dipartimento della protezione civile provveda, con cadenza triennale, avvalendosi di un apposito Comitato tecnico, alla Predisposizione di un Piano Nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri. Mentre con l’art. 2 sono state introdotte misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, autorizzando il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, all’acquisizione di mezzi e di attrezzature ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite di 40 milioni di euro. L’art. 4 introduce quindi misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, stabilendo che nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate, pari a 100 milioni euro per il triennio 2021-2023, sia destinata a favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi.
Di interesse per i comuni le modifiche introdotte con l’art. 3 per accelerare il processo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco:
- gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni devono essere “resi tempestivamente disponibili” alle Regioni e ai Comuni interessati su supporto digitale e contestualmente pubblicati in un’apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali.
- limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati vige ora l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 rispetto a divieti, prescrizioni e sanzioni, ciò fino all’aggiornamento del Catasto da parte dei Comuni interessati. Qualora il Comune non provveda ad approvare nei termini previsti gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e le relative perimetrazioni (novanta giorni dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale), questi sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni e la pubblicazione finalizzata all’acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dall’articolo 10, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.
Rispetto al sistema sanzionatorio intervengono gli articoli 5 e 6 inasprendo le sanzioni sia penali che amministrative.