Premessa.
Nei mesi di giugno e di luglio ultimi scorsi è stato pubblicato sulla nostra Rivista un lunghissimo Approfondimento, suddiviso in ben n. 8 Parti, dal titolo “Gli Allegati al “Pnrr” Draghi ora a Bruxelles. Principali Investimenti e Progetti attinenti agli Enti locali”. In esso, sintetizzando le circa n. 2.500 pagine del Documento originale, abbiamo analizzato sequenzialmente via via anche tutti i relativi Allegati. E sono stati richiamati pure una serie di milestone e target finali con le varie tempistiche e gli importi. Abbiamo definito questo percorso orizzontale. Poiché svolto sfogliando pagina dopo pagina.
Inoltre, nello stesso Approfondimento, con un percorso verticale di ricerca, abbiamo riportato gli Investimenti e Progetti del PNRR Draghi attinenti agli Enti Locali. Così la scelta e la disamina è stata fatta, sin dalla Parte 1 di tale Approfondimento, seguendo questo criterio selettivo (di natura duale). Che, per la scelta adottata non ha condotto a riportare in assoluto tutti gli Investimenti e i Progetti del Recovery Plan (salvo quanto illustrato parallelamente in tale Approfondimento nel paragrafo generalista), ma solo un suo sottoinsieme così come lo abbiamo precisato. Il paragrafo generalista spazia su tutto l’orizzonte, quello specialistico va in verticale sugli Enti Locali.
Per cui, nel richiamare tale precedente Approfondimento, si invitano i Lettori interessati eventualmente a riprenderlo in mano.
Ora, come si vedrà con questo nuovo Approfondimento a tappe (ma molto meno numerose), si analizzerà un attualissimo Decreto ministeriale del Mef che effettua un altro fondamentale passo in avanti su questa materia. Difatti, con esso si assegnano le risorse finanziarie ai vari Ministeri e Dipartimenti affinché essi, per quanto di competenza, procedano a utilizzarli e/o indirizzarli ai diversi Enti allo scopo del loro impiego verso i traguardi e gli obiettivi del PNR. Il tutto anche col fine della rendicontazione e di concorrere alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea. Finanziamenti ripartiti, in questo Decreto, per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione pubblica. E, poi, a cascata. Perché, come sappiamo, in realtà in questa grande operazione strategica e gestionale per il nostro Paese sono pienamente coinvolti anche tutti gli Enti territoriali e gli Enti locali. Saranno protagonisti. Si tratta di una grande operazione organizzativa e contabile il cui successo dipenderà da tutti gli Attori. Non ultimo, si potrebbe dire, anche dai portatori di interesse, sia in forma associata che individuale. Nessuno escluso.
Questo Approfondimento, quindi, si salda con il precedente Approfondimento di giugno e di luglio scorsi e sviluppa l’argomento sulla base del Decreto ministeriale di questi giorni. E si porrà particolare attenzione su ciò che riguarda gli Enti Locali, pur con un occhio attento anche sul resto.
Il preambolo del Decreto ministeriale Mef che lo motiva.
Con Decreto Mef, firmato e “bollinato” il 6 settembre scorso e composto di n. 93 pagine, Daniele Franco ha prima di tutto argomentato, sotto un profilo più squisitamente giuridico, quanto segue.
In un primo momento, si è richiamata, a memoria, una serie di Documenti dell’Unione Europea.
In particolare:
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, appunto a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi causata dal Covid-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione dell’Unione Europea attraverso il Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia medesima dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
Questo sotto il profilo della legittimità a livello europeo.
Poi, il Ministro Franco cita alcune fondamentali disposizioni nazionale:
- la Legge n. 196/2009, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”;
- il Dlgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009”; al Dlgs. n. 123/2011, concernente “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della Legge n. 196/2009”;
- il Dpcm. n. 103/2019, come modificato dal Dpcm. 30 settembre 2020, n. 161, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze”;
- il Dl. 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- il Dl. 31 maggio 2021 n. 77, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Più nello specifico si richiamano alcune norme di dettaglio:
- prima di tutto, l’art. 6 del suddetto Dl. n. 77/2021 con il quale è istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
- successivamente ecco l’art. 8, sempre del suddetto Dl. n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
Si prosegue nel corpo del Decreto ministeriale del Mef e del quale stiamo trattando, citando poi il Dl. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” e, in specie, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 7 del riferito Dl. 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “con Dpcm., su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’art. 8, comma 1, del Dl. 31 maggio 2021, n. 77”.
Va pertanto ricordato che, a tale proposito, abbiamo il Dpcm. 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Dl. 31 maggio 2021, n. 77.
Il contenuto del Decreto ministeriale Mef che lo sostanzia.
Tutto ciò richiamato in termini normativi e regolamentari, nel Decreto ministeriale di cui stiamo trattando, si esprime appunto la considerazione che a seguito della recente approvazione in seno all’Unione Europea del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, per l’esattezza da parte del Consiglio Ecofin, si rende necessario procedere all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi, e perciò si decreta quanto segue in n. 7 punti:
- 1) le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nell’allegata Tabella A (che in questo Approfondimento vedremo più avanti);
- tali Amministrazioni provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all’individuazione dei soggetti attuatori e all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi;
- le spese sostenute dalle varie Amministrazioni per la realizzazione degli interventi del PNRR sono imputate alle relative risorse finanziarie nei limiti stabiliti nella Tabella A e concorrono a realizzare i traguardi (milestone) e gli obiettivi (target) come definiti nell’Allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia;
- le Amministrazioni di cui trattasi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;
- le medesime Amministrazioni vigilano sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR;
- le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, e secondo le indicazioni del Mef-RgS, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea.
La Tabella A del Decreto Ministeriale: il quadro finanziario.
Passiamo ad esaminare i due corposi allegati al Decreto ministeriale.
Il primo allegato è la Tabella A che si chiama “PNRR – Quadro finanziario per Amministrazioni titolari”. In sostanza si tratta della vera e propria suddivisione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della loro assegnazione alle singole Amministrazioni titolari degli interventi.
La testata della Tabella A si compone di queste voci descrittive:
- Missione;
- Componente;
- Tipologia;
- Intervento;
- Importi in Euro, con n. 4 specifiche colonne così intitolate:
- Importo totale;
- di cui Progetti in essere;
- di cui Nuovi progetti;
- di cu FSC[1];
- Note.
Poi sono via via specificati gli Interventi a titolarità di ciascuno dei Ministeri interessati. Si inizia a p. 5 con quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) per concludere a p. 17 con gli Interventi a titolarità della PCM – Dipartimento Programmazione Economica (DIPE).
Ulteriormente, scorrendo la Testata della Tabella A, si indicano gli importi per ciascuna Missione e Componente, poi splittata sotto la voce Tipologia per:
- Investimento;
- Sub-investimento;
- Riforma.
Infine, abbiamo l’Intervento specifico con la propria classificazione o tassonomia come dal PNRR originale.
Questa la chiave di lettura adottata nella Tabella A allegata al Decreto ministeriale del Mef.
Commento sulla Tabella A.
Si potrebbe dire, tanto per intenderci sotto un profilo tecnico contabile, che questa Tabella declina esattamente il PNRR nella sua veste originale, ma per destinatario (Ministero e alcuni Dipartimenti). Banalizzando, non si segue nella Tabella A il “Piano dei conti generale” (CO.GE) del PNRR che, notoriamente, va da M1C1 a M6C2, ma viene articolato per “centro di responsabilità” (CO.AN) di primo livello (Ministero o Dipartimento). In sostanza si utilizza, per chi è più esperto di sistemi contabili, la logica della contabilità analitica per “centro di responsabilità” e, volendo, per macro “centro di costo”. Naturalmente, solo per il primo livello, quello più aggregato, poiché ogni Ministero o Dipartimento (sotto la regia della Ragioneria Generale dello Stato) dovrà poi a sua volta articolare i sub-centri di responsabilità e sub-centri di costo in funzione dei livelli “inferiori” di responsabilità o di imputazione dei costi (per la produzione dei risultati programmati e attesi). Ovvero di quei centri che attueranno, dalla gestione alla rendicontazione e controllo, il PNRR. Misurando esattamente gli inputs finanziari e gli output fisici, ecc. secondo precisi cronoprogrammi.
Solo per inciso, si fa per dire, questi i valori in gioco alla fine della Tabella A che, evidentemente, quadrano esattamente:
- Importo Totale: Euro 191.499.177.889,00;
- di cui Progetti in essere: Euro 51.365.280.000,00;
- di cui Nuovi progetti: Euro 124.517.897.889,00;
- di cui FSC: Euro 15.616.000.000,00.
di Luca Eller Vainicher
(segue nella seconda parte di prossima pubbliccazione)
[1] Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell’art. 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Il FSC ha la sua origine nei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), istituiti con la Legge finanziaria per il 2003 (Legge n. 289/2002 – artt. 60 e 61), presso il Mef e il Ministero delle attività produttive. Quindi, con la Legge n. 122/2010 (art. 7, commi 26 e 27) la gestione del Fondo è stata attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, oggi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) in applicazione del Dpcm. 15 dicembre 2014. Con il Dlgs. 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è stato finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il FSC ha carattere pluriennale in coerenza con l’articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. In particolare, l’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale.
Fonte: Enti Locali online