Lo afferma il Mef in una nota con la quale effettua dei rilievi negativi sulle scelte deliberate dagli enti locali.
I Comuni non possono concedere l’esenzione Imu ai soggetti residenti all’estero e non possono assimilare all’abitazione principale gli immobili posseduti in Italia. La riduzione al 50% dell’Imu dovuta è stata concessa dal legislatore, purché sussistano le condizioni fissate dalla norma di legge. Sono illegittime, pertanto, le disposizioni regolamentari che prevedono ulteriori forme di agevolazioni e devono essere abrogate. È quanto afferma il Ministero dell’Economia e delle finanze in una nota, con la quale ha formulato dei rilievi negativi sulle scelte deliberate dagli enti locali, imponendone la modifica, perché si pongono in contrasto con i limiti fissati dalla norma attributiva del potere regolamentare.
Per il Ministero, qualsiasi forma di agevolazione concessa dagli enti locali per gli immobili posseduti in Italia da soggetti residenti all’ estero non è coerente con i limiti fissati dall’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997. Nell’ambito delle assimilazioni all’abitazione principale, riconosciute per la nuova imposta municipale, «non è più prevista la fattispecie dell’immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all’ estero». Questa assimilazione era stata stabilita, nel regime previgente, dall’ articolo 13 del dl 201/2011 e faceva riferimento all’immobile posseduto dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all’Aire, già pensionato nel rispettivo Paese di residenza.
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