Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili è stato pubblicato il DM n. 312 del 2 agosto 2021 (c.d. decreto BIM), che modifica il precedente decreto ministeriale del 1° dicembre 2017, n. 560, che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
Il Dm 312/2021 è entrato in vigore il 3 agosto 2021 e le disposizioni si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente a tale data nonché – in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi – alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.
Il nuovo DM favorisce il ricorso, anche sperimentale, al BIM da parte delle Stazioni Appaltanti. E’ sufficiente che gli adempimenti preliminari siano inseriti nella programmazione. Tali adempimenti preliminari restano quelli precedenti (ex articolo 3 del DM 560/2017): adozione di un piano di formazione del personale; definizione di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software; assunzione di un atto organizzativo. Tale ultimo elemento è però meglio esplicitato nelle definizioni del nuovo DM ai sensi del quale l’atto organizzativo è quello che esplicita “il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati”.
Cambiano invece alcune tempistiche e relative soglie (alcune infatti sono già operanti) per l’adozione obbligatoria del BIM (art. 6 del dm) in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi:
- 1° gennaio 2022: per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
- 1° gennaio 2023: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
- 1° gennaio 2025: per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.
Importante anche l’inserimento del nuovo articolo 7-bis “Punteggi premiali” in cui è precisato che le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del codice dei contratti, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.