Il MIT ha fornito, con due distinti pareri, alcuni chiarimenti inerenti: i) Rapporti tra affidamento diretto e procedure negoziate sotto soglia nelle procedure emergenziali disciplinate dall’art. 1 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 120/2020; ii) Obblighi di trasparenza/pubblicità.
- Con il parere n. 729/2020, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, rispetto alla natura dell’avviso inerente l’indizione delle procedure negoziate, conferma la ratio di semplificazione della norma e chiarisce che «si tratta di un avviso teso a garantire la trasparenza amministrativa», specificando, inoltre, che devono intendersi fermi «gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, conseguentemente anche l’obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all’art. 29, comma 1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».
- Nell’alto parere parere n. 746/2020, il MIT – relativamente alla previsione secondo la quale l’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatorio per affidamenti inferiori a 40.000 euro (comma 2 art. 1 legge n. 120/2020 ) – conferma l’obbligo di pubblicazione dell’avviso sui risultati per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 e fino alle soglie per cui è consentito l’affidamento diretto emergenziale (inferiore a 75.000 per servizi e inferiore a 150.000 per lavori). Inoltre i tecnici del Ministero chiariscono che in caso di affidamento diretto, l’informazione sui risultati può essere sostituita dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32 comma 2 d.lgs n. 50/2016.
In entrambi i casi le risposte del Ministero confermano quanto già espresso dall’ANCI nel recente quaderno sulle norme del dl 76/2020, legge 120/20 in materia di appalti.