Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Viminale informa i Soggetti attuatori degli interventi ricompresi nella Misura M5C2I2.1 e M5C2I2.2. che l’Amministrazione procederà al trasferimento delle erogazioni riguardanti tutti gli interventi afferenti alle suindicate misure, compresi quelli finanziati a valere sul bilancio dello Stato, secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024, come di seguito esplicitato.
Ai fini dell’erogazione, le risorse a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI) saranno considerate unitamente alle somme PNRR.
Richieste a titolo di anticipazioni
- L’Amministrazione procederà al pagamento delle anticipazioni già richieste secondo le precedenti modalità e non ancora liquidate, previa verifica della presenza del CUP sul sistema ReGiS e dell’avvio dell’intervento; in particolare sarà verificata l’aggiudicazione di almeno un CIG Lavori.
- Per le nuove richieste di anticipazione, presentate successivamente all’entrata in vigore del Decreto MEF del 6 dicembre 2024, sarà possibile formulare istanze di anticipo esclusivamente secondo le modalità previste dal citato Decreto, attraverso la sezione ReGiS “Gestione richieste – Richieste di trasferimento”.
Anche per tali richieste l’Amministrazione titolare erogherà le risorse previa verifica della presenza del CUP sul sistema ReGiS e dell’avvio dell’intervento; in particolare sarà verificata l’aggiudicazione di almeno un CIG Lavori.
Richieste di trasferimenti intermedi
- I rendiconti intermedi già presenti a sistema alla data di entrata in vigore del decreto MEF del 6 dicembre 2024 saranno liquidati dall’Amministrazione in misura pari all’importo richiesto in sede di rendiconto secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 11, del citato decreto, fermo restando l’obbligo per il soggetto attuatore di valorizzare sul sistema informativo ReGiS, tutti i dati di monitoraggio entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.
- Gli Enti che abbiano già presentato a sistema rendiconti alla data di entrata in vigore del decreto MEF del 6 dicembre 2024, potranno trasmettere le eventuali richieste di ulteriori trasferimenti esclusivamente per la parte eccedente l’anticipo e il rendiconto già presentato, comunque fino alla soglia di pagamento del 90%, secondo le modalità previste dal citato Decreto.
- I Soggetti Attuatori, che alla data di entrata in vigore del suddetto decreto non hanno presentato la rendicontazione intermedia, dovranno procedere alla compilazione della richiesta di trasferimento, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del medesimo decreto, utilizzando la specifica funzione di compilazione prevista sul sistema ReGiS.
- Ai fini dell’erogazione l’Amministrazione Titolare verificherà la regolarità formale della richiesta, in particolare:
- la sottoscrizione della richiesta da parte del legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/funzionario designato e redatta secondo il modello previsto dall’Allegato 1 del Decreto “PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi;
- la corretta pre-validazione dei dati di monitoraggio (esito controllo “OK”) o l’eventuale impegno da parte del Soggetto attuatore ad aggiornare i dati di monitoraggio entro 60 giorni dall’erogazione.
L’Amministrazione, ai fini dell’erogazione, relativamente all’aggiornamento dei dati di monitoraggio verificherà, in particolare la coerenza dei dati inseriti nel Cronoprogramma procedurale e l’avanzamento finanziario sul sistema ReGiS (es. fatture/SAL), tenendo conto degli eventuali ribassi d’asta maturati in sede di gara.
- In caso di esito positivo l’Amministrazione Titolare procede all’erogazione del pagamento intermedio fino al 90% del contributo concesso.
In caso di incompletezza dei dati di cui sopra, ai fini della positiva valutazione della richiesta di pagamento, il soggetto attuatore è tenuto a provvedere alle integrazioni segnalate entro il termine di 5 giorni. Durante questo periodo, il termine dei 30 giorni per l’erogazione è sospeso. Nel caso in cui i controlli abbiano esito positivo, si procederà all’erogazione del pagamento intermedio richiesto.
Diversamente, nel caso in cui, decorsi i 5 giorni, il soggetto attuatore non abbia provveduto alle integrazioni indicate e/o l’esito dei controlli sia negativo, la richiesta di pagamento sarà definitivamente rigettata, e in seguito si potrà ripresentare nuovamente.
- Successivamente all’erogazione del 90% del contributo ammesso a finanziamento, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare un rendiconto di progetto comprensivo di tutte le somme ricevute, secondo le modalità previste dal Quadro Sinottico allegato al Comunicato del 26 giugno 2024 e ciò, prima di trasmettere la richiesta di saldo del contributo. Nell’ipotesi in cui siano già presenti a sistema uno o più rendiconti, il soggetto attuatore sarà comunque tenuto alla trasmissione di un ulteriore rendiconto fino alla concorrenza del 90% delle somme ricevute ai fini della richiesta di saldo.
- L’Amministrazione verifica la regolarità formale del/i rendiconto/i ai fini del conseguimento dei M&T (controlli rispetto alle prescrizioni PNRR della Misura), ed in caso di esito positivo, modifica il rendiconto in stato “Verificato Formalmente”, mentre, laddove sia necessario procedere a delle correzioni e/o integrazioni, il rendiconto sarà posto in stato “Da integrare”.
- La mancata rendicontazione delle somme ricevute o l’eventuale mancata integrazione del rendiconto presentato non consentirà il pagamento del saldo.
Richieste a saldo finale
Ai fini dell’erogazione l’Amministrazione Titolare verificherà la regolarità formale della richiesta, in particolare: la sottoscrizione della richiesta da parte del legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/funzionario designato, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 del Decreto “PNRR – Richiesta Saldo”.
- L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla richiesta, eroga il saldo finale.
Ai fini dell’erogazione l’Amministrazione Titolare verificherà la regolarità formale della richiesta, in particolare: la sottoscrizione della richiesta da parte del legale rappresentante dell’ente attuatore o da un dirigente/funzionario designato, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 del Decreto “PNRR – Richiesta Saldo”.
L’Amministrazione, ai fini dell’erogazione, relativamente all’aggiornamento dei dati di monitoraggio verificherà, in particolare:- la corretta pre-validazione dei dati di monitoraggio (esito controllo “OK”);
- la corretta valorizzazione del sistema ReGis relativamente all’integrale monitoraggio dell’intervento secondo le modalità stabilite nel citato quadro sinottico;
- la corretta valorizzazione del campo economie all’interno della sezione “Gestione fonti” nella tile “Economie”;
- il caricamento della documentazione attestante la conclusione degli interventi finanziati (certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori);
- l’impegno assunto dal Soggetto Attuatore di procedere alla rendicontazione finale delle somme ricevute, con particolare attenzione alla documentazione giustificativa delle spese dichiarate per verificarne la correttezza e l’ammissibilità, entro 180 giorni dall’emissione del certificato di collaudo e/o di ultimazione dei lavori, secondo le modalità previste dal Quadro Sinottico allegato al Comunicato del 26 giugno 2024 e dagli eventuali futuri aggiornamenti dello stesso.
- In caso di esito positivo: l’AT procede all’erogazione del saldo del contributo concesso.
In caso di incompletezza della documentazione e/o dei dati a sistema, il soggetto attuatore è tenuto alle integrazioni richieste entro 10 giorni, durante i quali è sospeso il termine di 30 giorni per l’erogazione del saldo. Nel caso in cui i successivi controlli abbiano esito positivo, si procederà all’erogazione del saldo. Diversamente, nel caso in cui, decorsi i 10 giorni, il soggetto attuatore non abbia provveduto alle integrazioni indicate e/o l’esito dei controlli sia negativo, la richiesta di pagamento sarà definitivamente rigettata.
- Il Soggetto Attuatore è tenuto alla rendicontazione finale di progetto (100% delle somme ricevute) entro 180 giorni dall’emissione del certificato di collaudo. In caso di inottemperanza, l’Amministrazione Titolare si riserva la facoltà di procedere al recupero delle somme già erogate nei confronti dell’Ente, cosi come previste dai decreti di finanziamento.
- Si rammenta, infine, che i Soggetti Attuatori sono obbligati a conservare, anche in formato digitale, tutta la documentazione necessaria a supporto delle spese, rendendola disponibile per le eventuali ulteriori verifiche da parte di questa Amministrazione e delle Autorità di controllo nazionali ed europee (per la documentazione da tenere agli atti, si rinvia alla sezione “Fascicolo di progetto” contenuta nel quadro sinottico del 26 giugno 2024).
Il Dait precisa che, relativamente ai progetti afferenti alla Misura M5C2I2.2, per i quali il Decreto del 12 giugno 2024 ha provveduto alla ripartizione delle relative fonti di finanziamento tra quota PNRR, PNC e Fondi Nazionali, i Soggetti Attuatori sono tenuti a rendicontare prioritariamente le somme a valere sulla quota del PNRR, successivamente quelle sulla quota PNC ed infine sulla quota statale.
Ai fini dell’erogazione del saldo, eventuali economie di progetto devono essere correttamente indicate all’interno dell’apposita tile “Anagrafica progetto” di ReGiS.
Fonte: DAIT