La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, nell’ordinanza n. 29655/2024 ha stabilito che in tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, ove il contravventore eccepisca in giudizio la decadenza per decorso del termine di quindici giorni ex artt. 223, comma 3, e 224, comma 2, o del termine triennale ex art. 219, comma 3-ter, c.d.s., il giudice non può accogliere l’eccezione perché risulta accertata la prescrizione quinquennale dalla violazione, in assenza di atti interruttivi, ma deve limitarsi a rigettare l’eccezione erroneamente proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 223 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 224 com. 2,
Cod. Strada Nuovo art. 219 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 209, Legge 24/11/1981 num. 689
art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Massime precedenti Vedi: N. 6519 del 2005 Rv. 580202-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione