Anac ha deliberato, con parere di precontenzioso n. 9 approvato dal Consiglio di Anac del 14 gennaio 2025, che in caso di sentenza di condanna non definitiva, con sanzione interdittiva non esecutiva, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica dell’operatore economico. Deve, invece, valutare il reato-presupposto a cui è stato condannato in via non definitiva l’operatore economico nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 98 del codice. Spetta, inoltre, in via esclusiva alla stazione appaltante valutare le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico.
“Ai fini dell’effetto automaticamente escludente – scrive Anac – la sanzione interdittiva deve essere esecutiva. Pertanto, nel caso in cui venga irrogata con sentenza è necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva. Tale presupposto si desume in via sistematica dall’art. 650 c.p.p., dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, dall’art. 96, comma 8, del codice, nonché dai principi di tassatività (sia in tema di sanzioni che di cause di esclusione) e di colpevolezza (applicabile anche alle persone giuridiche)”.
“In caso di sentenza di condanna non definitiva, la stazione appaltante deve valutare il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell’operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni interdittive”.
“In ogni caso – ribadisce Anac -, la Stazione appaltante dovrebbe valutare l’intervenuta adozione di misure di self cleaning, da parte della Società, dichiarate in sede di gara, tenendo conto del decorso di un lungo intervallo di tempo (circa 15 anni) dal supposto illecito”.
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Parere di Precontenzioso n. 9 del 14 gennaio 2025.pdf0.14MB
Fonte: ANAC