Nella sentenza 81/2024 i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato spegano che in materia di tari (tassa sui rifiuti), rientra nella facoltà dell’ente comunale dare applicazione al “metodo normalizzato” (applicazione della tariffa sulla base di parametri predeterminati dal legislatore) oppure al “metodo puntuale” (applicazione della tariffa sulla base di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili), purché vengano adeguatamente giustificate le ragioni per cui si ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro e non derivino conseguenze manifestamente sproporzionate per i contribuenti. La scelta deve essere il frutto di adeguata ponderazione che induca l’amministrazione a scegliere uno dei due modelli non solo per ragioni di opportunità organizzativa, ma anche per le ricadute in termini pratici ed economici nei confronti degli utenti. (1).
In motivazione la quinta sezione di Palazzo Spada ha rammentato che la tari (tassa sui rifiuti) è stata istituita con legge 27 dicembre 2013, n. 147, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. Le tariffe devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sono determinate con delibera del consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario approvato dallo stesso consiglio.
Con ordinanza del 14 maggio 2024, n. 13329, la sezione tributaria della Corte di cassazione si è occupata del c.d. “effetto cascata” e ha precisato che l’annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa sui rifiuti per un’annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere non impugnate meramente “ripetitive” degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente, dovendosi escludere sia l’operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l’atto sulla base di tale presupposto (cfr. anche Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2018, n. 29675; 23 maggio 2019, n. 14039).
(1) Conformi: In senso parziale: Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2024, n. 3781 (sull’obbligo di motivazione in materia di delibere di approvazione delle tariffe sui rifiuti); Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2009, n. 254 (secondo cui il metodo di calcolo della tariffa basata sulla stima del volume di rifiuti generato dagli utenti e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto non può essere considerato in contrasto con il diritto comunitario ma non deve risultare manifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantità comunque “producibili” in termini di natura e volume del rifiuto).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it