La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con la sentenza n. 29331/2024 ha affermato che il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l’appaltatore per i difetti dell’opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l’attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l’esattezza tecnica del progetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Massime precedenti Conformi: N. 18285 del 2016 Rv. 641077-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione