In tema di edilizia residenziale pubblica, la necessaria traslazione sugli assegnatari degli alloggi dei costi sostenuti per l’espropriazione delle aree non comprende i maggiori importi corrisposti dalla P.A. a titolo di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva illegittima, in quanto ciò contrasterebbe con gli obiettivi di promozione sociale perseguiti dalla normativa in materia, trattandosi di esborsi derivanti da un fatto illecito e, quindi, privi di un apprezzabile collegamento con la procedura di esproprio.
In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’ordinanza n. 25920/2024 nella nota diffusa a margine dall’Ufficio del Massimario
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 365 art. 35, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 21572 del 2022 Rv. 665516-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione