In vigore da oggi lunedì 26 ottobre e fino al 24 novembre prossimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
- Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi.
- Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- E’ imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.
ORDINANZE DI CHIUSURA
- Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21,00.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
BAR E RISTORANTI
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.
- Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
- Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- E’ consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti
- E’ sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
SCUOLE
- L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza.
- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.
- E’ promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39.
- Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
UNIVERSITA’
- Le Università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca.
PARCHI PUBBLICI
- Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Sospese le attività dei parchi tematici.
- Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
COMPETIZIONI SPORTIVE
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni.
IMPIANTI SCIISTICI
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
- Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
PALESTRE E PISCINE
- Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
SALE GIOCHI
- Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.
CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI
- Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
SALE DA BALLO
- Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
FESTE
- Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
SAGRE E FIERE
- Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.
CONVEGNI
- Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
CERIMONIE PUBBLICHE
- Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
- Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
- Nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%.
- Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.
LUOGHI DI CULTO
- Consentito l’accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
MUSEI
- Consentito l’accesso ai musei culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.
CONCORSI PUBBLICI
- Sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di poter procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.
- Sono fatte salve le procedure in corso, quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico e quelle già bandite che si dotino del suddetto protocollo.
SERVIZI ALLA PERSONA
- Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
STRUTTURE RICETTIVE
- Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.