La Corte di Cassazione Sez. 5, con l’ ordinanza n. 27729/2024 ha affermato, come si legge in una massima diffusa dall’ufficio del massimario della Corte, che in tema di notificazione di avvisi ed atti tributari impositivi, il sistema delineato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui si applica l’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma egli (o ogni altro possibile consegnatario) non sia stato ivi rinvenuto, in quanto temporaneamente irreperibile, mentre si osserva la disciplina di cui all’art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il contribuente, all’esito delle ricerche effettuate nel Comune del domicilio fiscale dal messo notificatore, risulti irreperibile perché trasferito in un luogo sconosciuto, non è stato innovato dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (corrispondente all’attuale comma 4), ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, eliminando una diversità priva di valida ratio giustificativa ed in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973
num. 602 art. 26 com. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 16696 del 2013 Rv. 627074-01