I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 10468/2024, chiariscono che il sistema del silenzio-assenso previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l’applicazione della normativa di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale, indipendentemente dalle dimensioni e dalle caratteristiche dell’impianto e della maggiore o minore incidenza sul piano urbanistico. (1).
In applicazione di tale principio la sezione ha ritenuto illegittimo il provvedimento emesso dall’ente locale che ha ritenuto necessaria l’acquisizione di apposito titolo abilitativo, anziché effettuare le verifiche di carattere edilizio nell’ambito del procedimento unico disciplinato dall’art. 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). In motivazione, il collegio ha ritenuto manifestamente infondata ed irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata dall’amministrazione locale dell’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 per contrasto con gli articoli 3, 9, 117 e 118 della Costituzione evidenziando che l’interpretazione fornita non oblitera le valutazioni di carattere edilizio, imponendo, esclusivamente, ai comuni di effettuarle nell’ambito dell’unico procedimento previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.
In relazione alla domanda di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), secondo i giudici di Palazzo Spada, il dispositivo tecnico denominato “silenzio-assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento. Pertanto, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore viene, infatti, realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2024, n. 2031; 9 giugno 2021, n. 3019; 22 gennaio 2021, n. 666; T.a.r. per la Campania, sez. VII, 12 agosto 2024, n. 4619; T.a.r. per il Lazio, sez. V ter, 3 dicembre 2024, n. 21810.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 2024, n. 8582; 27 dicembre 2023, n. 11203; 16 agosto 2023, n. 7774; 18 luglio 2022, n. 5746; T.a.r. per il Lazio, sez. V ter, 3 dicembre 2024, n. 21810; T.a.r. per il Veneto, sez. III, 8 luglio 2024, n. 1782; T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 11 dicembre 2024, n. 927; T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. III, 18 gennaio 2024, n. 64.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it