In GU Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 12 novembre 2024 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste recante la “Definizione dei requisiti per l’assunzione da parte dei comuni della denominazione di «città di identità» e dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità“.
Il decreto individua i requisiti per l’assunzione da parte dei comuni della denominazione di «città di identità» e definisce i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città di identità ai sensi dell’art. 40, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
Come previsto all’art. 3 del decreto possono assumere la denominazione di «città di identità» ai sensi dell’art. 40, comma 3, della legge, le città gli altri comuni:
a) che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in virtu’ del fatto che: il territorio amministrativo dell’ente e’ ricompreso, anche parzialmente, all’interno della zona geografica delimitata di un determinato prodotto agricolo designato da una DOP o da una IGP, così come definita nel relativo disciplinare; oppure, almeno il trenta per cento della produzione di un determinato prodotto agricolo all’interno del territorio amministrativo dell’ente sia ottenuto secondo il metodo della produzione biologica e/o in base ad uno dei sistemi di qualità nazionali; oppure, vi sia una consolidata tradizione, per un periodo di almeno cinquanta anni, legata ad un determinato prodotto agricolo e connessa a valori di carattere ambientale, storico e culturale;
b) in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali del loro territorio nei mercati nazionali e internazionali.
Fonte: Gazzetta Ufficiale