La Corte di cassazione Sez. Unite Civili, con l’ordinanza n. 25398 del 23/2024 ha stabilito che ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo per le controversie in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 5 e ss. della l. n. 91 del 1992, non assumono rilievo le disposizioni processuali di cui al d.l. n. 13 del 2017, attributive della competenza: in caso di acquisto della cittadinanza italiana “iuris communicatione”, il diritto soggettivo a conseguire la cittadinanza spettante al coniuge straniero (o apolide) di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi, inerenti alla sicurezza della Repubblica, ostativi a detto acquisto, di talché sussiste la giurisdizione ordinaria ogni qualvolta il diniego sia giustificato dalla mancanza dei requisiti oggettivi prescritti dalle disposizioni in esame, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, allorquando la cittadinanza venga invece rifiutata proprio per l’esistenza di motivi inerenti alla pubblica sicurezza.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 5 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 6
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1053 del 2022 Rv. 663589-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione