La Corte di Cassazione sez. 1 Civile, intervenendo in tema di possibilità legali di edificazione, con l’ordinanza n. n. 23961/2024 ha affermato che in tema di edificabilità legale del suolo espropriato un’area va ritenuta edificabile soltanto quando – e per il solo fatto che – come tale essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici», sicché le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui lo strumento urbanistico, vigente all’epoca con riferimento alla quale deve compiersi la ricognizione, abbia destinato la zona, con vincolo conformativo, ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico attrezzato, attrezzature pubbliche, viabilità).
Con la conseguenza che l’edificabilità legale può essere affermata solo se la predetta destinazione sia limitata e funzionale all’interno di una zona urbanistica omogenea espressamente classificata edificabile, a
nulla rilevando, in tal caso, vincoli e prescrizioni che avvengono ad incidere, nell’ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell’opera pubblica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 all. 5 art. 2, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 com. 2 lett. 1, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 13, Legge 08/08/1992 num. 359
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione