E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’ordinanza n. 25713/2024 specificando che in tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all’avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l’onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul Comune, attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall’atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell’occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all’esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la contestazione sull’assenza di titolarità della strada in capo al Comune, invero tempestivamente sollevata dall’occupante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 com. 6, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446
art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 24541 del 2019 Rv. 655480-01, N. 17231 del 2019 Rv. 654392-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638372-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione