Il divieto di ribasso dei costi del personale in sede di gara – si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell’ANAC – non va considerato in senso assoluto e inderogabile. Durante la verifica dell’anomalia, infatti, l’operatore economico eventualmente chiamato a fornire le proprie giustificazioni può dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una organizzazione aziendale più efficiente.
Questo il contenuto di un parere di precontenzioso, approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 491 del 29 ottobre 2024, relativo all’affidamento del servizio di rimozione delle barriere fisiche e cognitive in un Museo.
Nel caso specifico, spiega l’Autorità nazionale Anticorruzione, il raggruppamento temporaneo di imprese giunto secondo nella gara ha contestato l’aggiudicazione alla società vincitrice per aver presentato un’offerta con un ribasso della base d’asta pari quasi al 50% , mentre la stazione appaltante ha valutato positivamente la congruità della stessa offerta in seguito alla verifica dell’anomalia. In particolare, è stato contestato che, in quest’ultima sede, la società vincitrice avrebbe dichiarato in modo ingiustificato un costo della manodopera inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di offerta, modificando così il quadro economico. La stazione appaltante, invece, ha spiegato che il costo della manodopera risulta rispettoso dei minimi salariali retributivi e che, per quanto riguarda la contestazione della modifica del quadro economico, è avvenuta una correzione dell’importo della manodopera il quale, soltanto per un mero errore, risultava superiore a quello indicato nel disciplinare di gara.
Nel corso del contraddittorio, infatti, la società vincitrice ha difeso la congruità e l’affidabilità della propria offerta e la sostenibilità delle spese per il personale: ha specificato, in particolare, di aver lasciato invariato il costo della manodopera indicato nel disciplinare come non soggetto a ribasso; inoltre, la contestazione arrivata dal secondo classificato sarebbe il frutto di un errore di calcolo, dovuto al fatto di aver preso a riferimento l’importo complessivo del costo del personale senza però includere il margine di guadagno, reso possibile dalle capacità di riduzione di taluni costi nell’ambito del servizio grazie ad esempio a quanto già realizzato in precedenza in progetti analoghi e grazie alle relazioni con fornitori qualificati.
L’Autorità ha ritenuto di non accogliere la contestazione, proprio perché la difformità denunciata tra il costo della manodopera dichiarato nella fase di verifica dell’anomalia rispetto a quanto dichiarato in offerta risulta basata su un calcolo errato; e perché non sono stati messi in luce errori macroscopici o evidenti illogicità da parte della stazione appaltante.
Al di là della singola vicenda, il parere Anac specifica come per l’operatore economico non sia esclusa la possibilità di giustificare anche un ribasso del costo della manodopera grazie alla propria organizzazione aziendale.
In sede di verifica dell’anomalia, l’operatore economico eventualmente chiamato a fornire le proprie giustificazioni può giustificare il ribasso anche del costo della manodopera con la dimostrazione di aver pianificato, ad esempio, una migliore allocazione delle risorse con conseguenti risparmi di spesa, sempre però nel rispetto dei minimi retributivi previsti dalla legge. In sostanza quindi, “la stazione appaltante indica nel bando di gara un importo unico comprensivo dei costi stimati della manodopera, l’operatore economico presenta l’offerta con il relativo ribasso, avendo cura di non ribassare i costi della manodopera a meno che il ribasso su questi ultimi non sia riferibile ad una sua più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando l’indicazione separata dei medesimi” e “il rispetto dei minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi”.
Fonte: ANAC