La Corte di Cassazione sez. 5 Civile, con la sentenza n. 16287/2024 ha specificato che in materia di TARSU e TARI, il potere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciuto dall’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esercitabile rispetto alla scelta tecnica amministrativa del Comune per la classificazione delle categorie con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all’art. 68, comma 2, del d.lgs n. 507 del 1993, essendo ammessa la disapplicazione solo in presenza di vizi di legittimità dell’atto, quali l’incompetenza, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68 com. 2
Massime precedenti Vedi: N. 31461 del 2019 Rv. 656024-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione