Il Consiglio di Stato con sentenza n. 7456 del 6 settembre 2024 ha affermato che è soddisfatto l’onere motivazionale allorché il provvedimento di non aggiudicazione motivi, sia pure sinteticamente, in relazione alla non convenienza dell’offerta, nella componente tecnica ed in quella economica, la quale, come tale, non può basarsi su elementi od eventi non contemplati nel programma contrattuale posto a base di gara.
Non si tratta dell’esercizio di un potere di autotutela, ma di una decisione, connotata da ampi margini di discrezionalità, che compete alla stazione appaltante in relazione alle sue specifiche esigenze, come prefissate nell’oggetto del contratto in gara ed avuto riguardo all’interesse pubblico di non aggiudicare la gara. Essendo espressione di ampia discrezionalità, è consentito al giudice amministrativo solamente un sindacato sulla ragionevolezza del provvedimento di non aggiudicazione nonché sull’adeguatezza motivazionale. (Nella fattispecie in esame, la sezione ritiene che la determinazione dirigenziale di non aggiudicazione della procedura negoziata senza bando sia motivata nella considerazione che l’offerta non sia conveniente, in relazione all’oggetto del contratto, in quanto non vi sono servizi aggiuntivi rispetto alla manutenzione base ordinaria e straordinaria del parcheggio ed inoltre, con riferimento all’offerta economica, che non vi siano rilevanti discostamenti nella proposta da parte dell’operatore economico.Assume, altresì, che la valutazione di convenienza spetta all’amministrazione e non può essere condotta sulla base di un giudizio parametrato alla precedente gestione, essendo legittima l’aspirazione della stazione appaltante a conseguire un’utilitas valutata in senso non relativo).