La Corte di Cassazione sez. 4 Penale, con la sentenza n. 34387 depositata il 12 settembre 2024 ha affermato che, ai fini dell’applicazione dell’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, ex art. 90, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la nozione di cantiere dev’essere rapportata all’opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d’opera, ma dall’effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti.
Fonte: Corte di Cassazione